Incentivi, bonus e novità 

Le informazioni importanti per il settore idrotermosanitario

Modifiche al regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1, comma 54)
A partire dal 2023, viene incrementato, da 65.000 euro a 85.000 euro, il limite di ricavi e compensi entro cui i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, potranno accedere al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con imposta sostitutiva pari al 15%. Tale intervento comporterà l’allargamento della platea dei soggetti che potranno beneficiare del regime fiscale agevolato e una riduzione del carico fiscale. Inoltre, viene prevista la fuoriuscita immediata dal predetto regime agevolativo (nell’anno stesso) per chi supera la soglia di ricavi e compensi di 100.000 euro. Pertanto, in caso di ricavi o compensi di ammontare compreso tra 85.001 euro e 100.000 euro, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo; in caso di ricavi o compensi di ammontare superiore a 100.000 euro, il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso. Nell'ultimo caso è dovuta l’IVA a partire dalle operazioni effettuate dal momento in cui si fuoriesce dal regime. La disposizione non ha subito modifiche durante i lavori parlamentari.


Incentivi per l'installazione di impianti solari fotovoltaici (art. 1, comma 10)
Il comma 10 interviene in modifica di alcuni aspetti della vigente disciplina in tema di incentivi per l’efficienza energetica. La nuova disposizione prevede che la detrazione per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, ovvero di impianti su strutture pertinenziali agli edifici - eseguiti congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate, ovvero alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione oppure alla ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili - spetti anche per gli impianti realizzati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi.
Unica condizione prevista è che tali interventi siano situati all’interno di centri storici vincolati. Si interviene sulle modalità di calcolo delle detrazioni spettanti per gli interventi di incremento dell’efficienza energetica e di miglioramento o di adeguamento antisismico, specificando attraverso l’inserimento di un nuovo periodo al comma 16-ter dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020.

Bonus mobili e grandi elettrodomestici (art. 1, comma 277)
Il nuovo comma interviene sul tema delle detrazioni fiscali collegate agli interventi di ristrutturazione edilizia e, in particolare, si riferisce alle detrazioni connesse all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A per i forni, alla E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla F per i frigoriferi, i congelatori e per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Viene previsto, al riguardo, che la detrazione – che, si ricorda, deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo e spetta nella misura del 50% delle spese sostenute - è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 8.000 euro per l’anno 2023 (in luogo degli attuali 5.000 euro) e 5.000 euro per l’anno 2024.

Online il portale ENEA 2023 per la trasmissione dei dati degli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia
Dal 1° febbraio 2023 è operativo il portale aggiornato bonusfiscali.enea.it dove trasmettere all'ENEA i dati
degli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con fine lavori nel 2022 e 2023 che accedono alle detrazioni fiscali Ecobonus (art. 14, DL. n. 63/2013) e Bonus Casa (art. 16 bis, DPR n. 917/86).
Per gli interventi con data di fine lavori compresa tra il 1° e il 31 gennaio 2023, il termine di 90 giorni per la trasmissione della documentazione all’ENEA decorre dalla data di messa online del portale (1° febbraio 2023), anziché da quella di ultimazione dei lavori.
All'ENEA devono essere inviati:

  • attraverso la sezione Ecobonus, i dati degli interventi di riqualificazioni energetica del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%) e i dati degli interventi di bonus facciate
    limitatamente alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 quando comportano la riduzione della trasmittanza termica dell'involucro opaco (detrazione del 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, del 60% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022);
  • attraverso la sezione Bonus Casa, i dati degli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie. Per accedere al servizio è necessario autenticarsi tramite Spid o Cie (Carta d’identità elettronica) e, in caso di dubbi o difficoltà nell’effettuare gli adempimenti in modalità telematica, è possibile chiedere aiuto all’assistente virtuale, il servizio online Virgilio.

ATTENZIONE
I contenuti presenti in questo articolo sono stati estratti dal bilancio di Angaisa.
Per qualsiasi dubbio o informazione aggiuntiva vi consigliamo di consultare il vostro commercialista.